Art. 72

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 14; leggi 25 gennaio 1885, n. 2888-89, art. 1;

[2]legge 15 giugno 1893, art. 8 (testo unico, art. 10).

[3]Non saranno computate le indennita' concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art72 · fonte su Normattiva