Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sara' accresciuta di un quinto, se l'impiegato o l'ufficiale non abbiano ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbiano ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.
[3]In quest'ultimo caso non si terra' conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva