Art. 73

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 16; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 12).

[2]Quando la media degli stipendi non superi lire quattromila, sara' accresciuta di un quinto, se l'impiegato o l'ufficiale non abbiano ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio alcun aumento di stipendio, o l'abbiano ricevuto tale che non importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

[3]In quest'ultimo caso non si terra' conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art73 · fonte su Normattiva