Art. 75
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[2]Le pensioni non potranno essere inferiori a lire centocinquanta, ne' eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.
[3]Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva