Art. 75

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[1]Legge 11 aprile 1864, art. 18; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 14).

[2]Le pensioni non potranno essere inferiori a lire centocinquanta, ne' eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti.

[3]Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art75 · fonte su Normattiva