Art. 77
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[2]L'impiegato civile o l'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avra' diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa pero' eccedere le lire ottomila.
[3]Legge 22 marzo 1888, n. 5285.
[4]Nel computo dei quarant'anni di servizio si terra' conto delle campagne di guerra calcolate, come altrettanti anni di servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva