Art. 77

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 20; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888 89, art. 1 (testo unico, art. 16).

[2]L'impiegato civile o l'ufficiale che abbia quarant'anni di servizio avra' diritto ad una pensione uguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa pero' eccedere le lire ottomila.

[3]Legge 22 marzo 1888, n. 5285.

[4]Nel computo dei quarant'anni di servizio si terra' conto delle campagne di guerra calcolate, come altrettanti anni di servizio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art77 · fonte su Normattiva