Art. 78

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 18.

[2]L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto segretario di Stato, con stipendio o indennita' superiori allo stipendio precedentemente goduto, non puo' computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennita' o di stipendio.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art78 · fonte su Normattiva