Art. 78
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 15 giugno 1893, art. 18.
[2]L'impiegato civile o il militare che abbia assunto l'ufficio di ministro segretario di Stato o di sotto segretario di Stato, con stipendio o indennita' superiori allo stipendio precedentemente goduto, non puo' computare agli effetti della pensione quest'aumento d'indennita' o di stipendio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva