Art. 79

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[1]Legge 14 aprile 1864, ari 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1.

[2]Gli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi sono assimilati agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, in conformita' dell'unita tabella I, a fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.

[3]L'assimilazione sara' fatta sulla media degli aggi ed altri proventi, percetti nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio o a stipendiare subalterni.

[4]Pero' il massimo della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sara' di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire tremila, e di due terzi per la somma eccedente.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art79 · fonte su Normattiva