Art. 79
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]Gli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi sono assimilati agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, in conformita' dell'unita tabella I, a fine di stabilire lo stipendio da tenersi in calcolo, per ciascuno di essi, agli effetti della pensione.
[3]L'assimilazione sara' fatta sulla media degli aggi ed altri proventi, percetti nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, calcolati per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio o a stipendiare subalterni.
[4]Pero' il massimo della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sara' di quattro quinti quando la media non ecceda la somma di lire tremila, e di due terzi per la somma eccedente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva