Art. 8

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 6; regio decreto 15 giugno 1885, n. 2397, art. 46 (testo unico).

[2]Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le disposizioni relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

[3]Gli impiegati, gli uscieri e i commessi del Parlamento; i ricevitori del registro e bollo, i conservatori delle ipoteche, e i magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi, sebbene retribuiti solamente con aggio, sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art8 · fonte su Normattiva