Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[2]Qualora nella media netta degli aggi ed altri proventi, valutabili agli effetti di pensione, percetti dall'impiegato nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio, risultasse una frazione eccedente la meta' della differenza fra l'una e l'altra delle categorie indicate dalla tabella, la pensione verra' liquidata in base allo stipendio della categoria immediatamente superiore.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva