Art. 81
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 15.
[2]Quando sia permesso, per legge, il cumulo di piu' stipendi, entrera' in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva