Art. 83
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 22.
[2]L'indennita', di cui e' parola nell'articolo 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.
[3]Essa corrispondera' a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire duemila, e a tanti diciottesimi sulla rimanente somma.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva