Art. 84

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[1]Legge 14 luglio 1887 art. 4; legge 11 luglio 1889, art. 14.

[2]L'indennita' per una sola volta spettante ai funzionari di cui all'articolo 6 corrispondera' allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art84 · fonte su Normattiva