Art. 84
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[2]L'indennita' per una sola volta spettante ai funzionari di cui all'articolo 6 corrispondera' allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva