Art. 85

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita', o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art85 · fonte su Normattiva