Art. 85
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 8.
[2]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita', o per prescrizione di legge, o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 29 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva