Art. 89
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[1]Legge 25 gennaio 1885, n. 2889, art. 5.
[2]Ai macchinisti di 1ª e 2ª classe ed ai nocchieri di 1ª classe e altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe del corpo reale equipaggi, t quali contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, e' fatta facolta' di domandare che la liquidazione della pensione abbia luogo in base agli articoli 71, 72, 74, 75 e 77.
[3]In questo caso la paga annua, compresi i sessenni, servira' di base per la liquidazione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva