Art. 91
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 11; legge 20 giugno 1851, articolo 12 (testo unico, articolo 28).
[2]Nell'assegnamento della pensione al militare di truppa si ha per norma il grado effettivo di cui e' rivestito.
[3]Se pero' esso domandi di essere collocato a riposo per anzianita' di servizio, prima di avere esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avra' soltanto diritto alla pensione del grado rispettivamente inferiore.
[4]Tuttavia egli sara' ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa, in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui nel 1° comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva