Art. 92
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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 14; legge 20 giugno 1851, articolo 15 (testo unico, articolo 30).
[2]E' computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non e' computato pero' il tempo contemplato nell'articolo 54 o scorso in congedo illimitato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva