Art. 92

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 14; legge 20 giugno 1851, articolo 15 (testo unico, articolo 30).

[2]E' computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque esso sia; non e' computato pero' il tempo contemplato nell'articolo 54 o scorso in congedo illimitato.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art92 · fonte su Normattiva