Art. 94
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 27 giugno 1850, art. 25; legge 20 giugno 1851, articolo 26 (testo unico, articolo 47).
[2]Il tempo eccedente gli anni interi di grado e' computato per l'anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non e' valutato.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva