Art. 97
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[2]I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo le tabelle II e III, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di favore, salvo li disposto del seguente articolo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva