Art. 97

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[1]Legge 11 luglio 1852, art. 3 (testo unico, art. 22).

[2]I militari di truppa riformati hanno diritto ad una pensione uguale ad altrettante quote del minimo della pensione di riposo assegnata al loro grado, secondo le tabelle II e III, quanti sono gli anni di servizio da essi prestati, eccettuati i casi di favore, salvo li disposto del seguente articolo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art97 · fonte su Normattiva