Art. 98

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[1]Legge 26 marzo 1871, n. 147, art. 1 (testo unico, art. 21).

[2]Le pensioni vitalizie di riforma ricevono, per ogni campagna di guerra, l'aumento di cui all'articolo 64.

[3]Il servizio a bordo delle regie navi armate in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, e' computato coll'aumento di tempo stabilito dall'articolo 65, ad effetti del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art98 · fonte su Normattiva