Art. 99

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[1]Legge 25 maggio 1852, art. 38 (testo unico, art. 21).

[2]L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe, ove fosse riformato, eccettuati i casi di favore.

[3]Legge 25 maggio 1852; articoli 3 e 37; legge 15 giugno 1893, art. 24. L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, ricevono l'assegno accordato agli ufficiali revocati.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art99 · fonte su Normattiva