Art. 99
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[2]L'ufficiale revocato dall'impiego ha diritto ai tre quarti dell'assegno o pensione che gli spetterebbe, ove fosse riformato, eccettuati i casi di favore.
[3]Legge 25 maggio 1852; articoli 3 e 37; legge 15 giugno 1893, art. 24. L'ufficiale rimosso dal grado e dall'impiego, e quello destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, ricevono l'assegno accordato agli ufficiali revocati.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva