Art. 10

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[1]Per la riscossione delle tasse di bollo straordinario, nei casi previsti dalla presente Legge, sono istituite le seguenti specie di marche:

[2]1° In ragione della dimensione della carta, per ciascun foglio: fino alla dimensione di decim. quad. 14...... L. 0.50 da 14 a 20..................... » 1. » da 20 a 30..................... » 2. » per ogni maggiore dimensione............ » 4. »

[3]2° In ragione delle somme e dei valori, giusta la graduazione di che al precedente articolo 4:

[4]da cent. 5 - 10 - 15 - 30 - 50 - e da lire 1 - 1.50 - 2 - 2.50 - 3 - 3.50 - 4 - 4.50 - 5 - 10 e 20.

[5]3° A tassa fissa:

[6]da......................... L. 0.01 »......................... » 0.05 »......................... » 0.10 »......................... » 0.50 »......................... » 1. » »......................... » 2. » »......................... » 3. »

[7]Sono inoltre istituiti bolli speciali a tassa fissa:

[8]da......................... L. 0.01 »......................... » 0.05 »......................... » 0.10 »......................... » 0.50

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art10 · fonte su Normattiva