Art. 12

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Lo spaccio della carta bollata e delle marche da bollo a tassa fissa non potra' farsi che dalle persone designate dalla Amministrazione delle Finanze. La retribuzione per detto spaccio sara' determinata dal Regolamento, e dovra' contenersi nei limiti delle somme appositamente stanziate nel Bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art12 · fonte su Normattiva