Art. 13
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[1]Per gli atti e scritti pei quali non e' obbligatorio l'impiego di carta filigranata, la tassa di bollo e' corrisposta mediante l'apposizione delle marche da bollo, ad esclusione dei biglietti di trasporto, libri, registri e titoli indicati ai numeri 5, 11, 23 e 28 dell'art. 20, e dei libri eziandio indicati nel numero 10 dello stesso articolo meno pero' i giornali nautici tenuti dai Capitani della marina mercantile, a cui possono essere apposte le marche da bollo o puo' applicarsi il bollo straordinario.
[2]E' in facolta' delle parti di impiegare la carta filigranata o le marche da bollo per le quietanze o ricevute ordinarie.
[3]S'intendera' per ricevuta ordinaria, agli effetti della presente Legge:
[4]Ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;
[5]Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;
[6]Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di pagato, saldato, bilanciato, discaricato, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;
[7]Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni, o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;
[8]Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.
[9]Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.
[10]E' pure facoltativo l'impiego della carta filigranata o delle marche da bollo per le cambiali e per gli effetti o recapiti di commercio, fino a lire 5000 o 10000, secondo che abbiano o non abbiano scadenza superiore a sei mesi.
[11]Qualora non si trovino marche da bollo di sufficiente valuta, si supplira' col visto per bollo.
[12]Sara' in facolta' dell'Amministrazione di far eseguire l'apposizione del bollo straordinario o del visto per bollo invece delle marche da bollo.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva