Art. 14
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L'apposizione in genere del bollo straordinario, quella delle marche da bollo colla tassa graduale e l'apposizione del visto per bollo sono affidate agli Uffici del Bollo e del Registro.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva