Art. 15
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[1]L'apposizione delle marche da bollo a tassa fissa sara' eseguita o direttamente dalle persone che sono tenute al pagamento della tassa, o da altri interessati, o a loro richiesta dagli Uffici accennati nell'articolo precedente.
[2]Dovranno pero' sempre essere applicate dai detti Uffici le marche da bollo a tassa fissa sui registri, atti e scritti contemplati nei numeri 1, 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 31 dell'art. 20 della presente Legge, e su tutti indistintamente i libri e registri a madre e figlia.
[3]Dovra' pure eseguirsi dagli Uffici medesimi l'apposizione del bollo straordinario, delle marche da bollo e del visto per bollo, agli atti e scritti in contravvenzione alla presente Legge, che debbano regolarizzarsi in rapporto al bollo. In questo ultimo caso i Ricevitori del Bollo o Registro dovranno espressamente attestare anche del pagamento della multa.
[4]Per le bollette o quietanze, di che ai numeri 1, 2 e 8 dell'articolo 20, rilasciate dagli Agenti delle Amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli Agenti medesimi.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva