Art. 17
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Se l'atto o scritto sara' composto di piu' fogli, a ciascun foglio, non munito della marca a norma dell'articolo precedente, dovra' essere attaccata una marca corrispondente al diritto di bollo dovuto. Questa marca sara' apposta in principio della prima facciata di ciascun foglio e sara' annullata ripetendo sulla marca stessa la scritturazione della data dell'atto nel modo indicato nel precedente articolo.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva