Art. 18
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[1]Agli atti e scritti che in conformita' del disposto dagli articoli 21 e 23 della presente Legge debbono essere bollati prima di farne uso, ed agli stampati e manoscritti che si affiggono al pubblico, le marche saranno applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio.
[2]Se l'applicazione si fara' dall'Ufficio, sara' annullata nel modo avanti prescritto.
[3]Se si fara' dal debitore della tassa di bollo o da altri interessati, la marca dovra' contenere, o scritta o stampata, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 16, la data della sua apposizione, salvo quanto e' stabilito nell'articolo medesimo relativamente agli stampati che si affiggono al pubblico.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva