Art. 2
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Si fa uso di atti e scritti: Quando si producono in giudizio o davanti un'Autorita' giudiziaria; Quando si presentano all'Ufficio del Registro per essere registrati; Quando s'inseriscono in un atto pubblico; Quando gli atti e scritti provenienti dal territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un Funzionario o ad un Ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva