Art. 21

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[1]I seguenti atti e scritti non saranno soggetti al bollo se non quando occorra di farne uso, a termini dei primi tre numeri dell'articolo 2: Gli atti e scritti dei Poteri legislativi dello Stato e le petizioni ai medesimi; I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio, e trattandosi di contratti quando la tassa di bollo fosse posta a carico dello Stato; Le quietanze e le bollette per il pagamento delle contribuzioni indirette non indicate nell'art. 20, n. 1 e 2, e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale; I conti della gestione degli Agenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei Corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive Amministrazioni; Gli atti, documenti e scritti che devono servire di corredo e di giustificazione dei conti degli Agenti, Esattori, Appaltatori ed altri incaricati dell'esazione delle imposte, devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri Amministratori delle Provincie, dei Comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo, quando tali atti, documenti e scritti non siano soggetti al bollo fin dalla loro origine.

[2]Non sara' considerata come presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei suaccennati atti o scritti ai Consigli di Prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato; I conti dei Tutori, Curatori ed altri Amministratori giudiziali, ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti od atti e' richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati; Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli Uffizi competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle Leggi d'imposta, purche' in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

[3]Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa contro le imposte sovraccennate; Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti al bollo dalla presente Legge ed all'alleg. D della Legge 16 giugno 1871, n. 260; Le denunzie dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici Stabilimenti posti sotto la tutela del Governo; I ricorsi o gravami, nell'interesse della Legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici Funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potesta', sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

[4]Di questi gravami e deduzioni non s'intendera' fatto uso in giudizio se non quando vengano presentati nei procedimenti in materia contenziosa; Le ricevute dei compensi pei trasporti, acquartieramenti militari, e per altre prestazioni allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, stabilite con speciali ordinamenti; Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli, o per le scuse concernenti l'ufficio di giurato, ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni; Le note e le quietanze per elemosine o per collette in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definito di beneficenza; Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione gratuita in un Istituto qualunque di beneficenza; Gli atti e scritti necessari per l'ammissione alle scuole inferiori ed elementari, purche' in essi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti nelle scuole medesime; I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e la relativa quietanza quando anche separata; Gli atti e le sentenze in materia penale, contravvenzionale e disciplinare, e di pubblica sicurezza; Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero; Le copie o estratti dei processi verbali delle deliberazioni delle Comunita' e di altre pubbliche Amministrazioni che si trasmettono all'Autorita' superiore per essere muniti del visto o del Decreto di approvazione; I mandati di pagamento anche collettivi, rilasciati dai Corpi amministrati per somme non eccedenti le lire 30 per ciascun credito, purche' esse non formino parte o residuo di somma maggiore; Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo 13 e non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori; Le lettere e le corrispondenze fra negozianti o esercenti professioni, arti e mestieri sopra oggetti di loro commercio ed esercizio, ed anche le lettere e le corrispondenze fra altre persone e per oggetti diversi da quelli sopra indicati, quando non contengono mandati, obbligazioni, quietanze o altre dichiarazioni d'indole contrattuale; Le fedi di poverta', i certificati d'identita', d'inabilita' al lavoro, i fogli di via, i permessi di residenza e simili, rilasciati ai viandanti, agl'indigenti ed ai giornalieri, purche' in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone; Gli atti dei Ministri del culto che si presentano agli Uffici dello Stato civile quando non sono diretti a constatare lo stato civile delle persone cui si riferiscono, ma solamente lo adempimento di atti e funzioni religiose; le dichiarazioni ed i processi verbali da chiunque siano trasmessi agli Uffici predetti per informare sulle morti avvenute, o sul rinvenimento di bambini abbandonati o ricoverati negli ospizi, ed in genere tutti gli atti che relativamente allo Stato civile debbano esser fatti ed inviati di ufficio dalle Autorita' e dai pubblici Funzionari a norma del relativo Regolamento; Gli atti tutti relativi allo Stato civile accennati al numero 17 dell'art. 20 che riguardano le persone povere, purche' in ciascun atto si faccia constare della poverta' delle parti interessate mediante citazione dell'attestato a tale effetto rilasciato l'Autorita' di pubblica sicurezza che risiede nel luogo di domicilio delle parti stesse; I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione e pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza, purche', quanto alle pensioni gia' liquidate, queste non eccedano l'annua somma di lire 500; I certificati e documenti che, a tenore dei Regolamenti sulla leva militare, debbano gl'iscritti presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, purche' nei suddetti ricapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati; I certificati di sofferto vaiuolo e subita vaccinazione; I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai Monti di pieta', dai Monti o Societa' di soccorso e dalle Casse di risparmio, ed i registri di contabilita' anche a matrice, tenuti dai suddetti Stabilimenti; Le ricette spedite dai Medici, dai Chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercitare l'arte salutare; I dispacci telegrafici benche' relativi a contratti; Gli atti e scritti non contemplati negli articoli 19 e 20 della presente Legge.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art21 · fonte su Normattiva