Art. 22

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[1]Gli atti e scritti indicati nel precedente articolo, quando debbano essere bollati, soggiacciono alle tasse di lire 0.10 qualora se ne voglia fare uso davanti i Giudici conciliatori; di lire 0.50 se davanti i Pretori, e di lire 1 in tutti gli altri casi contemplati nell'art. 2.

[2]Si eccettuano gli atti notati nel precedente art. 21, numeri 6, 8, 12, 14, 15, 20, 23, 25, 30 e 32, che saranno costantemente gravati con la tassa di cent. 10.

[3]Alla stessa tassa di centesimi 10 soggiaceranno le obbligazioni chirografarie di che al n. 21 dell'art. 21. Per le quietanze o ricevute ordinarie accennate nel numero medesimo, sara' dovuta la tassa di centesimi 5.

[4]I libri e quadernetti di privata amministrazione, che trovansi compresi nella generalita' del numero 32, saranno sottoposti al bollo di centesimi 10 in quelle pagine ove trovansi le partite delle quali occorra far uso; e quando di dette partite bisogna aver copia o estratti, questi saranno fatti in carta da centesimi 50.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art22 · fonte su Normattiva