Art. 23

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[1]Sono soggetti al bollo prima di farne uso, nel senso di quanto dispone l'articolo 2, i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero.

[2]§ Colla tassa graduale determinata dall'art. 4:

[3]Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o ricapiti di commercio, che non abbiano scadenza superiore a sei mesi.

[4]Anche per queste cambiali od effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa sara' raddoppiata.

[5]§ Colla tassa fissa di una lira:

[6]Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via.

[7]§ Colla tassa determinata dall'articolo 10 in ragione della dimensione della carta:

[8]Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 22 e 23 dell'articolo 19 ed ai numeri 38 e 39 dell'articolo 20, ai quali, tanto per gli originali, quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art23 · fonte su Normattiva