Art. 24
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[1]E' permesso l'uso della carta libera, salva la ripetizione delle tasse di bollo nei modi previsti dall'articolo seguente per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale, che per copia, nelle cause e procedimenti di interesse immediato dello Stato, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della Legge o del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od Enti morali ammessi al beneficio dei poveri.
[2]Questa facolta' comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatori e gli esecutivi tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimente agli atti, scritti e documenti che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati.
[3]Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone ed Enti morali ammessi al beneficio dei poveri non potra' pero' aver luogo l'esenzione dalla tassa di bollo, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sara' citato il decreto di ammissione alla gratuita clientela, e se, trattandosi di atti, documenti e copie da prodursi in giudizio, non sara' in essi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati, rimanendo in ogni caso escluso il benefizio dell'esenzione per quei documenti che all'epoca dell'iniziamento delle cause e dei procedimenti gia' si trovassero in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della presente Legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva