Art. 25
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[1]Nei tre mesi dal giorno in cui sara' definitivamente ultimata, o in qualunque modo abbandonata la causa, nella quale siano state interessate le Amministrazioni dello Stato, persone o Enti morali ammessi al beneficio dei poveri, si fara' luogo all'esazione, verso le parti non ammesse alla gratuita clientela, delle tasse annotate a debito; e cio' in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio, o della concorrente di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.
[2]Allorche' il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimenti di volontaria giurisdizione, venisse a conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse, paghera' entro lo stesso tempo la tassa di bollo per gli atti medesimi, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al decimo della somma da esso dovuta.
[3]Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i Cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, faranno il computo dei fogli di carta libera impiegati, e ne trasmetteranno le note all'Agente incaricato della riscossione, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto la pena di lire dieci in caso di non fatta o ritardata trasmissione.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva