Art. 26

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Sono esenti da bollo senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa: Gli atti e scritti concernenti l'esercizio dei diritti elettorali, politici ed amministrativi, e le relative opposizioni e contestazioni; Gli atti e scritti riguardanti il servizio della Guardia Nazionale; I testamenti olografi e le schede dei testamenti segreti; Le copie ed estratti delle sentenze ed altri atti giudiziari, e degli istrumenti, atti e scritti qualunque, richiesti dalle Autorita' e dagli Ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato o della giustizia penale, purche' in esse copie ed estratti si faccia menzione della loro destinazione; Gli originali e le copie delle ingiunzioni emesse dalle Amministrazioni governative contro i debitori dello Stato per crediti non eccedenti le lire 30, ed i relativi atti di esecuzione; I passaporti muniti della speciale marca stabilita dalla Legge per le tasse sulle concessioni governative; I Buoni del Tesoro ed i Vaglia postali; Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Societa' cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purche' siano rette coi principii e le discipline della mutualita', fatti nel quinquennio dall'atto di fondazione, e finche' il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000; I certificati di specchietto rilasciati dalle Cancellerie criminali agli operai per la loro ammissione alle Societa' mutue di soccorso, oltre la loro esenzione dai diritti di cancelleria, di che all'articolo 25 della Legge 19 luglio 1868, n. 4480; Gli avvisi pubblicati dalle Societa' mutue di soccorso a fine di convocazione.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art26 · fonte su Normattiva