Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Non si puo' eccedere il numero delle linee tracciate ai termini dell'articolo 7 della presente Legge, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto.
[2]Questa disposizione non e' applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia; pero' ogni foglio intiero stampato o litografato non potra' contenere piu' di 120 linee.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva