Art. 28

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E' proibito: Di scrivere sull'impronta del bollo e della marca da bollo, salvo quanto e' disposto dagli articoli 16 e 18; Di far uso di qualunque specie di carta che presenti alterazione nel bollo, nella filigrana o nella dimensione; Di applicare la marca non intiera o composta di parti di una o diverse marche, ovvero applicare marche che portino tracce di precedente uso; Di far uso di carta o di marche da bollo di prezzo inferiore alla tassa dovuta; Di far uso di carta munita di bollo straordinario o di marca da bollo per gli atti e scritti pei quali e' esclusivamente obbligatorio l'impiego di carta filigranata; Di apporre ed annullare la marca in luogo ed in modo diverso da quello prescritto e senza l'osservanza delle speciali disposizioni della presente Legge; Di supplire all'insufficienza del bollo ordinario coll'applicazione di marche da bollo.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art28 · fonte su Normattiva