Art. 30
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Un foglio di carta bollata, che ha gia' servito per un atto o scritto, non potra' piu' servire per altro atto, ancorche' non ne contenga che la semplice intitolazione o principio. La stessa disposizione sara' applicabile alle copie.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva