Art. 35
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[1]E' proibito agli Stampatori e Litografi di fare nei giornali destinati alle notificazioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle Leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inserzione non e' scritto sopra carta bollata.
[2]Nei primi cinque giorni di ciascun mese gli Stampatori e Litografi medesimi dovranno presentare al Ricevitore del Bollo o del Registro locale gli originali delle inserzioni eseguite durante il mese precedente.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva