Art. 37

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Gli Uffiziali di pubblica sicurezza non potranno apporre il visto ai fogli di via ed alle lettere di vettura fatte nello Stato, che non fossero muniti del bollo prescritto.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art37 · fonte su Normattiva