Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'Impiegati e Preposti delle Dogane e Gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro ricapito concernente i carichi di merci, apporvi il visto e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non sieno munite del bollo prescritto.
[2]Saranno pero' i suddetti Impiegati o Preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la irregolarita' dei manifesti, delle polizze di carico o lettere di vettura, purche' venga contemporaneamente apposta sulle medesime la prescritta marca da bollo, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'art. 47.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva