Art. 38

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[1]Gl'Impiegati e Preposti delle Dogane e Gabelle non potranno rilasciare veruna bolletta od altro ricapito concernente i carichi di merci, apporvi il visto e darvi corso, ove i manifesti, le polizze di carico e le lettere di vettura fatte nello Stato non sieno munite del bollo prescritto.

[2]Saranno pero' i suddetti Impiegati o Preposti tenuti di spedire prontamente le bollette, e di dar libero corso alle merci, nonostante la irregolarita' dei manifesti, delle polizze di carico o lettere di vettura, purche' venga contemporaneamente apposta sulle medesime la prescritta marca da bollo, e sia inoltre pagata la pena incorsa, salvo alle parti di valersi della riserva di che all'art. 47.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art38 · fonte su Normattiva