Art. 39

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[1]Le copie, le seconde, le terze ed ulteriori di cambio saranno soggette allo stesso bollo della prima quando questo non e' superiore ad una lira. Essendo superiore, le copie, le seconde ed ulteriori di cambio potranno indistintamente assoggettarsi alla tassa di lire una, sempreche' la loro presentazione all'Ufficio del Bollo venga fatta insieme alla prima di cambio o ad una delle copie debitamente bollata, ovvero sia accompagnata da una dichiarazione del Ricevitore del Bollo, comprovante il gia' eseguito pagamento della maggior tassa graduale. Mancando una di queste condizioni, soggiaceranno alla tassa graduale in ragione della somma espressa nella cambiale.

[2]La prima di cambio, o la copia che fosse presentata per giustificare il pagamento della maggior tassa graduale, dovra' essere in ogni parte concorde col duplicato, sui quale deve applicarsi la marca da bollo corrispondente alla tassa dovuta.

[3]La limitazione della tassa per le copie, le seconde ed ulteriori di cambio non potra' aver luogo quando la prima e quella per duplicato siano state poste in circolazione e negoziate separatamente nello Stato.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art39 · fonte su Normattiva