Art. 40

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Non e' dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo, per le quietanze, il disposto dell'articolo 20, n. 7.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art40 · fonte su Normattiva