Art. 40
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Non e' dovuta tassa particolare di bollo per le aggiunte fatte alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio, per iscrivervi girate, accettazioni, avalli ed altre simili dichiarazioni, salvo, per le quietanze, il disposto dell'articolo 20, n. 7.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva