Art. 41

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[1]La trascrizione delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine nell'atto di protesto, prescritta dall'art. 260 del Codice di commercio, non potra' essere eseguita dai Notari ed Uscieri se non sulla presentazione dell'originale recapito, e se inoltre non sia stato soddisfatto sul medesimo alla tassa di bollo dovuta o coll'impiego della carta bollata, o mediante l'applicazione della marca da bollo, o del visto per bollo suppletivo, a norma delle disposizioni della presente Legge.

[2]I Notari e gli Uscieri dovranno ancora fare menzione espressa nell'atto di protesto dello ammontare della tassa di bollo pagata per il ricapito loro esibito; e quando il recapito sia munito di marca da bollo o di visto per bollo, dovranno inoltre indicare l'Ufficio che avra' apposto la marca od il visto, e la data dell'apposizione.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art41 · fonte su Normattiva