Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Tutti indistintamente gli atti, contratti, recapiti, scritti, documenti, libri e registri di qualunque specie e denominazione soggetti alla tassa di bollo, i quali o non siano muniti di questa formalita', o portino un bollo o una marca da bollo di una tassa inferiore a quella prescritta, o infine si trovino in contravvenzione ad alcuna delle disposizioni della presente Legge, non potranno essere registrati ne' presentati in qualunque modo e ammessi a far prova in giudizio, ne' citati in atti pubblici sentenze, ordinanze o decreti giudiziali, fino a tanto che non siano muniti del bollo straordinario, della marca o del visto per bollo corrispondente alla tassa dovuta.
[2]Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente ed originariamente o nel tempo prescritto dalla Legge bollati, non potranno inoltre produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle Leggi civili e commerciali.
[3]Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovra' essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai Giudici.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva