Art. 44

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[1]Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa sara' richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

[2]Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse, si procedera' sommariamente.

[3]Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art44 · fonte su Normattiva