Art. 44
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[1]Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal Tribunale civile del luogo nel quale la tassa sara' richiesta, le seconde dal Tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.
[2]Ove si tratti esclusivamente di controversie in materia di tasse, si procedera' sommariamente.
[3]Per le contravvenzioni, anche quando vi fossero implicate controversie concernenti la tassa, saranno osservate le regole stabilite dalla procedura penale.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva