Art. 45

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[1]Saranno obbligati solidalmente per le contravvenzioni: Tutte le parti che sottoscriveranno, riceveranno o accetteranno un documento non bollato o con bollo insufficiente, quando pel documento fosse dovuto il bollo all'atto della sua formazione. Trattandosi di cambiali od altri effetti negoziabili non muniti del bollo prescritto, saranno obbligati solidalmente per la contravvenzione, oltre il traente, l'accettante e il girante, anche il possessore delle cambiali e degli effetti negoziabili, e tutti coloro che li riceverono in deposito, li negoziarono, li garantirono con avallo in qualunque modo accordato, li quietanzarono o ne incassarono l'ammontare; I Notari, i Segretari, i Cancellieri e gli altri Funzionari dell'ordine giudiziario ed amministrativo per le contravvenzioni commesse negli atti del rispettivo loro ministero.

[2]Quando l'atto o scritto, oltre la firma dell'Autorita' giudiziaria o amministrativa, contiene ancora la sottoscrizione del Cancelliere o Segretario, ambedue saranno responsabili della contravvenzione; Tutti coloro che faranno uso nel senso di questa Legge di un documento o di uno scritto senza prima farlo munire di bollo competente.

[3]Oltre la responsabilita' solidale colle parti per la contravvenzione imputabile alle medesime, le Autorita', i Funzionari ed Ufficiali pubblici saranno indire responsabili in proprio per la contravvenzione al divieto di prestarsi all'uso di documenti non regolarmente bollati.

[4]Trattandosi di lettere di cambio, di biglietti all'ordine e di altri recapiti di commercio, il Giudice, che a norma del precedente articolo 42 non abbia rilevata e pronunziata d'ufficio l'inefficacia cambiaria dei titoli medesimi, incorrera' nella pena stabilita dall'articolo 108 della Legge sul registro; I singoli Soci per le contravvenzioni incorse dalle Societa', in quanto pero' i medesimi siano personalmente tenuti per le obbligazioni sociali secondo la Legge comune; Coloro che affiggono al pubblico gli avvisi stampati o manoscritti, e i loro committenti.

[5]Fino a prova contraria si presumono committenti anche coloro nell'interesse dei quali l'affissione ebbe luogo; I Negozianti e Bottegai per gli stampati o manoscritti di ogni specie, affissi alle imposte, vetrine o altri luoghi esterni ed appariscenti delle loro botteghe.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art45 · fonte su Normattiva