Art. 46

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[1]Le contravvenzioni dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale pero' non sara' compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.

[2]Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fara' risultare di questa circostanza, ed i Giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.

[3]Non vi sara' contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivo' dal non essersi potuto trovare carta ne' supplire altrimenti, atteso l'urgenza; con che pero' sia dichiarato cio' nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato entro tre giorni all'Ufficio per sottoporlo alla formalita' ed alla tassa.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art46 · fonte su Normattiva