Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Le contravvenzioni dovranno essere constatate mediante processo verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione. Il processo verbale pero' non sara' compilato se i contravventori pagheranno immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse di bollo.
[2]Allorquando gli atti, gli scritti o registri non si potessero per qualsiasi causa unire al processo verbale, si fara' risultare di questa circostanza, ed i Giudici, occorrendo, dovranno valersi dei mezzi che offre la procedura per riconoscere i fatti costituenti la contravvenzione.
[3]Non vi sara' contravvenzione quante volte risulti verificato che la mancanza o la insufficienza del bollo derivo' dal non essersi potuto trovare carta ne' supplire altrimenti, atteso l'urgenza; con che pero' sia dichiarato cio' nel contesto dell'atto, e che questo sia presentato entro tre giorni all'Ufficio per sottoporlo alla formalita' ed alla tassa.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva