Art. 47
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[1]I contravventori potranno ritirare gli atti, gli scritti ed i registri in contravvenzione, depositando immediatamente le tasse di bollo e le pene pecuniarie, salva la facolta' di provocare dal Tribunale competente la pronunzia relativa.
[2]In questo caso si fara' constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta; si cifreranno le carte e si fara' luogo al giudizio.
[3]Sara' il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza, prima del profferimento della sentenza, al Tribunale competente le carte ritirate. Ove il contravventore non presentasse le carte ritirate o le presentasse alterate, si avranno per veri i fitti risultanti dal verbale.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva