Art. 5

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[1]La tassa di bollo si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.

[2]Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.

[3]Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale o mediante il visto per bollo.

[4]Si corrisponde in modo virtuale, o senza la materiale apposizione del bollo, nei casi stabiliti dai titoli V e IX della presente Legge.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art5 · fonte su Normattiva