Art. 5
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[1]La tassa di bollo si corrisponde in tre modi: ordinario, straordinario e virtuale o senza la materiale apposizione del bollo.
[2]Si corrisponde in modo ordinario impiegando la carta filigranata e bollata che si vende per conto dello Stato.
[3]Si corrisponde in modo straordinario applicando sopra ogni altra specie di carta le marche da bollo, o con l'impressione di un bollo speciale o mediante il visto per bollo.
[4]Si corrisponde in modo virtuale, o senza la materiale apposizione del bollo, nei casi stabiliti dai titoli V e IX della presente Legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva