Art. 50

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[1]S'incorrera' in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benche' una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.

[2]S'incorrera' similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art50 · fonte su Normattiva