Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]S'incorrera' in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benche' una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso.
[2]S'incorrera' similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni riferentisi ad un medesimo atto o scritto.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva