Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'impiegati ed Agenti delle Tasse e del Demanio, della Sicurezza Pubblica e delle Dogane sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questa Legge e di accertarne le contravvenzioni.
[2]Tutti gli altri Funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli Uffici del Bollo o del Registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli Uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.
[3]Per altro, gli scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle Autorita' ed Uffici pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva