Art. 51

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[1]Gl'impiegati ed Agenti delle Tasse e del Demanio, della Sicurezza Pubblica e delle Dogane sono specialmente incaricati nei limiti delle loro attribuzioni di curare l'esatta esecuzione di questa Legge e di accertarne le contravvenzioni.

[2]Tutti gli altri Funzionari, tanto dell'ordine giudiziario che amministrativo, dovranno denunziare agli Uffici del Bollo o del Registro le contravvenzioni commesse sugli atti che loro verranno presentati, e trasmettere agli Uffici medesimi gli atti e scritti in contravvenzione.

[3]Per altro, gli scritti muniti di bollo non sufficiente, e presentati alle Autorita' ed Uffici pubblici col solo scopo di domandare o di eccitare dichiarazioni, si considereranno soltanto come non avvenuti, e resteranno senza sfogo veruno.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art51 · fonte su Normattiva